1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, può promuovere e stipulare con le associazioni nazionali di categoria o con i CASP, una o più convenzioni per lo svolgimento di una delle seguenti attività:
a) promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi acquatici attraverso l'applicazione di tecnologie ecosostenibili;
b) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di organizzazioni di produttori;
c) messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari ittiche;
d) agevolazioni al sistema del credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;
e) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformità ai princìpi della legislazione vigente in materia.